Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo DL n. 44 del 1° aprile 2021 , recante misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
In particolare, il nuovo decreto stabilisce che dal 07 al 30 aprile:
- nei territori attualmente in zona gialla si applicano automaticamente le misure già stabilite per la zona arancione. Entro il 30 aprile sarà possibile apportare modifiche alle misure adottate, con specifica deliberazione del Consiglio dei Ministri, in base all’andamento dell’epidemia;
- nelle regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti si applicano le misure stabilite per la zona rossa; i Presidenti delle regioni hanno la facoltà di applicare le misure stabilite per la zona rossa:
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- nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- nei territori in zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le 05.00 e le 22.00, e nei limiti di due persone (oltre i minori di 14 anni e le persone con disabilità). Tale spostamento non è consentito nei territori in zona rossa.
Scuole aperte fino alla prima media. La differenza fondamentale rispetto alle regole attualmente in vigore riguarda le scuole: nidi, asili, elementari e prime medie riaprono anche nelle zone rosse. E gli enti locali non possono più prevedere restrizioni in questo senso (quindi è assicurata la scuola in presenza fino alla prima media in tutta Italia). Nello specifico, si garantisce, inderogabilmente su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, la didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione, attività in presenza dal 50% al 75% in zona arancione e DAD in zona rossa, garantendo comunque la possibilità attività in presenza per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Concorsi pubblici. Altra anticipazione confermata è la ripartenza dei concorsi pubblici in presenza, nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;, che avverrà dal 3 maggio.
Obbligo di vaccino. Viene stabilito l’obbligo vaccinale per personale sanitario e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (come ospedali, ambulatori), sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali (quindi, anche studi medici privati). In tutti questi casi, la vaccinazione è considerata requisito essenziale per l’esercizio della professione. Chi si rifiuta può essere spostato ad altro incarico, anche con eventuale demansionamento (e retribuzione riproporzionata) oppure (se queste ipotesi non sono percorribili), essere sospeso senza retribuzione, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Scudo penale. C’è infine anche l’annunciato scudo penale per il personale addetto alle vaccinazioni, in caso di decessi o lesioni causate dalla somministrazione, se quest’ultima è stata effettuata in modo conforme alle regole del Ministero della Salute.